Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento

Uno strumento per trovare la soluzione a situazioni di sovraindebitamento
La LEGGE 3/2012 definisce il SOVRAINDEBITAMENTO quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Questo stato determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Il debitore sovraindebitato deve AGIRE TEMPESTIVAMENTE per evitare che la propria posizione finanziaria ed economica peggiori al punto da divenire ingestibile. Per far ciò egli trova nell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tramite l’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI un ADEGUATO SUPPORTO DI CONSULENZA per il tramite di professionisti con specifici requisiti di qualificazione e comprovata esperienza.
La LEGGE 3/2012, anche conosciuta come “legge antisuicidi”, disciplina le situazioni di sovraindebitamento, ossia di crisi o di insolvenza dei SOGGETTI ESCLUSI DAL FALLIMENTO: comuni cittadini, consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start up, imprenditori non commerciali o imprenditori commerciali che non raggiungono i requisiti dimensionali richiesti per il fallimento, consentendo loro di raggiungere un ACCORDO AGEVOLATO con i creditori e di estinguere il proprio debito.
L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC) dei Commercialisti fornisce anche un servizio gratuito di prima informazione sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per tutti coloro i quali volessero preliminarmente analizzare la propria situazione di disagio finanziario verificando se rientrante fra le previsioni di applicazione della Legge. Il servizio si sostanzia nella VERIFICA DELL’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI ACCESSO AL RIMEDIO IN CAPO AL DEBITORE ed ha come oggetto l’informazione e l’orientamento sulle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3.
Le procedure previste dalla legge 3/2012 sono tre: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione del patrimonio.
Piano del consumatore
Il PIANO DEL CONSUMATORE prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti ed è riservato al debitore persona fisica che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività d’impresa o commerciale o professionale eventualmente svolta. Il piano del consumatore prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da parte del Giudice trattandosi di una procedura di natura concordataria. Il Sovraindebitato, a seguito dell’incarico conferito al Gestore dell’OCC, formula una proposta di soddisfacimento dei creditori che viene presentata al Giudice competente il quale accertata la validità e la fattibilità della proposta e la meritevolezza del Sovraindebitato procede all’omologazione del piano.
Accordo di composizione della crisi
L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (accordo di ristrutturazione da sovraindebitamento) ha per oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri sulla base di un piano che deve essere approvato dai creditori. E’ strutturato come un concordato preventivo. Il Sovraindebitato, a seguito dell’incarico conferito al Gestore dell’OCC, formula una proposta di soddisfacimento dei creditori che viene presentata al Giudice competente che la sottopone al voto dei creditori, la maggioranza richiesta per l’omologazione dell’accordo è del 60% dei crediti.
Liquidazione del patrimonio
La LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti (dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione) ad eccezione dei beni aventi carattere personale, eseguita da un liquidatore con il ricorso a procedure competitive. Quest’ultima forma di composizione delle crisi da sovraindebitamento consiste in un procedimento di liquidazione analogo a quello fallimentare e, come il piano del consumatore, prescinde da un accordo con i creditori, in quanto è soggetto esclusivamente all’omologazione da parte del Giudice. Non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili (art. 545 cpc), i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, quanto necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia, i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale (salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.), le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Con il decreto di apertura della procedura vengono sospese le azioni cautelari o esecutive.
OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
Il Ministero della Giustizia, in data 9 settembre 2016, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, al numero progressivo 76, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
Il Referente dell'OCC è la dr.ssa Margherita Monti, giusta delibera di Consiglio N° 13 del 9 gennaio 2017
Decreto ministeriale di iscrizione
scarica allegatoRegolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi
scarica allegatoElenco dei Gestori
scarica allegatoNormativa di riferimento
Decreto Ministeriale 24/09/2014 n. 202
scarica allegatoLa finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.
Requisiti per l'accesso alla procedura
Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza (persona fisica) o la sede principale della propria attività in un comune appartenente al Circondario del Tribunale di Vicenza.
Requisito Soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
- non svolgono attività d'impresa;
- sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
- sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;
- sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
- sono imprenditori agricoli;
- sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.
Requisito Oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012).
Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.
Per informazioni contattare l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine al N°. 0444/324944 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni esclusi il sabato e festivi. mail: ordine@odc.vicenza.it